Il Regolamento UE 997/2017 del Consiglio dell’8 giugno 2017 modifica l’allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 “ecotossico”.
Si applica a decorrere dal 5 luglio 2018.
In sostanza, se prima del 5/7/2018 i criteri per l’attribuzione della caratteristica HP14 dei rifiuti mutuavano i criteri per la classificazione del trasporto in ADR, dal 5/7/2018 è necessario riclassificare i rifiuti pericolosi seguendo il nuovo Regolamento UE 997/2017.
Per adempiere a quanto previsto dalla legge non è necessario ripetere l’analisi di laboratorio dei rifiuti (a meno che non sia scaduta): è sufficiente applicare il nuovo metodo di calcolo previsto dal Regolamento 997/2017*.
Dal 5/7/2018 si potranno dunque verificare le seguenti condizioni:
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Caratteristica di pericolo rifiuto |
Trasporto rifiuto pericoloso - ADR |
I caso |
HP14 - ecotossico |
Assoggettato all’ADR |
II caso |
No ecotossico |
Assoggettato all’ADR |
III caso |
HP14 - ecotossico |
Non assoggettato all’ADR |
IV caso |
No ecotossico |
Non assoggettato all’ADR |
* Allegato al Regolamento UE 997/2017:
“…Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:
- I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.
[c(H420) ≥ 0,1 %]
- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.
[Σ c (H400) ≥ 25 %]
- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1 %.
[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]
- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1 %.
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %] dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.”
Regolamento UE 997/2017