Tramite il sito dell’ISPRA è possibile effettuare la dichiarazione delle apparecchiature e degli impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra per l’anno 2017.
La dichiarazione deve essere fatta dall'operatore (ovvero il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto o la persona terza da questi delegata per iscritto ad effettuare l’effettivo controllo):
- entro e non oltre al 31 maggio 2018;
- sulla base delle indicazioni riportate nell’apposito registro di controllo;
- anche nel caso in cui non vi siano state perdite (ricarica di gas);
- sulla base del quantitativo di gas contenuto nella apparecchiature e negli impianti espresso in kg e non in tonnellate di CO2 equivalente, così come previste oggi dalla vigente normativa comunitaria.
Le apparecchiature e gli impianti oggetto della dichiarazione sono:
- le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore
- gli impianti di protezione antincendio
contenenti 3 kg o più (pari o superiore a 5 tonnellate o più di CO2 equivalente) di gas fluorurati a effetto serra. L’elenco completo dei gas a effetto serra è riportato in allegato.
Non sono invece oggetto di comunicazione, le apparecchiature e gli impianti contenenti l’HCFC (idroclorofluorocarburi), tra i quali vi è ricompreso anche il gas R22, in quanto sono gas classificati come lesivi per l’ozono e non ad effetto serra.
Oltre agli obblighi di cui sopra, ulteriori obblighi vengono riportati nel secondo allegato alla presente notizia.
SANZIONI IN CAPO ALL’OPERATORE:
1.) Per la mancata predisposizione del registro dei controlli o la tenuta dello stesso in maniera incompleta, inesatta o non riportante tutti i dati previsti:
-
da 7.000 euro a 100.000 euro, nei confronti dell’operatore che non tiene il registro:
- dell’apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d’aria e delle pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra;
- del sistema degli impianti fissi di protezione antincendio,
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da 7.000 euro a 100.000 euro, nei confronti dell’operatore che tiene il registro in modo incompleto, inesatto o comunque non sono riporti i dati previsti;
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da 7.000 euro a 100.000 euro, nel caso in cui l’operatore utilizzi un registro non conforme a quello previsto dal Ministero dell’Ambiente e pubblicato nel proprio sito internet;
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da 500 euro a 5.000 euro, nei confronti dell’operatore che non mette a disposizione il registro:
- al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA);
e/o
- alla Commissione europea.
2.) Per la mancata comunicazione al Ministero per il tramite dell’ISPRA:
Da 1.000 euro a 10.000 euro nei confronti dell’operatore che:
- non provvede ad inviare, entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA) una comunicazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente;
- trasmetta al Ministero, per il tramite dell’ISPRA, una comunicazione incompleta o inesatta
Normativa di riferimento
Regolamento UE del 16 aprile 2014 n. 517
DPR 43/2012, art.16, paragrafo 1
Allegati
Elenco_Sostanze_Dich_FGas_rev14marzo2018 (1).pdf
Ulteriori obblighi.pdf