è stato pubblicato, nella gazzetta ufficiale dell’UE, il Regolamento (UE) 2025/1988 riguardante l’uso delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle schiume antincendio. Il regolamento introduce limitazioni alla messa in commercio e all’uso di schiume antincendio contenenti PFAS e nuovi obblighi per gli utilizzatori.
Sono previste le seguenti scadenze principali:
· Estintori portatili: quelli già immessi sul mercato potranno restare in uso fino al 31 dicembre 2030. Non potranno essere immessi sul mercato estintori portatili con schiume antincendio contenenti una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l come somma di tutte le PFAS a partire dal 23 ottobre 2026;
· Schiume antincendio resistenti agli alcoli negli estintori portatili: non potranno più essere immesse sul mercato se contenenti una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l come somma di tutte le PFAS a partire dal 23 aprile 2027;
· Schiume antincendio per attività di addestramento, test (4) e nei servizi antincendio pubblici (5): non potranno essere usate se contenenti una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l come somma di tutte le PFAS a partire dal 23 aprile 2027;
· Schiume antincendio per alcuni siti ad alto rischio (gli stabilimenti sottoposti al campo di applicazione della normativa “rischi di incidenti rilevanti” (6), gli impianti appartenenti all’industria offshore del petrolio e del gas, le navi militari, le navi civili in cui le schiume antincendio erano presenti a bordo prima del 23 ottobre 2025): non potranno più essere utilizzate e immesse sul mercato se contenenti una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l come somma di tutte le PFAS a partire dal 23 ottobre 2035;
· Schiume antincendio impiegate nella maggior parte delle applicazioni: non potranno più essere immesse sul mercato o usate se contenenti una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l come somma di tutte le PFAS a partire dal 23 ottobre 2030.
Normativa di riferimento
Regolamento 2025/1988