Banca dati SCIP “Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)”

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), in base a quanto previsto dalla Direttiva Quadro sui rifiuti (Direttiva (UE) 2018/851), ha il compito di sviluppare una banca dati sulle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC - Substances of Very High Concern) presenti negli articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti).

Questo nasce dalla necessità di promuovere misure per ridurre la presenza di sostanze pericolose in tutti i materiali e prodotti, inclusi i riciclati, e di promuovere la comunicazione di informazioni sufficienti sulla presenza di sostanze pericolose.

Attraverso le informazioni contenute nella Banca dati SCIP, l’ECHA potrà garantire la disponibilità, durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e fino alla fase di smaltimento come rifiuto, delle informazioni relative alle sostanze SVHC contenute negli articoli e nei prodotti.

 

CHI DEVE TRASMETTERE I DATI nella banca dati SCIP

1. Produttori e assemblatori UE

2. Importatori UE

3. Distributori UE di articoli ed altri soggetti che immettono articoli sul mercato

di sostanze in quanto tali, oppure di miscele, oppure di articoli (semplici – cioè non ulteriormente separabili, o complessi – cioè composti dall’assemblaggio di più articoli semplici), che contengano SVHC in quantità superiore allo 0,1% in peso/peso.

 

Ad esempio:

  • piombo contenuto nella vitina dell’occhiale se superiore allo 0,1% in peso/peso
  • vernice cancerogena applicata al pannello di legno in quantità superiore allo 0,1% in peso/peso

 

Le SVHC sono sostanze estremamente preoccupanti per la salute e/o l’ambiente che possono rientrare in queste tre categorie:

  • Cancerogene (C), Mutagene (M), tossiche per la Riproduzione (R) cat. 1A e 1B
  • Persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) per l’ambiente
  • Hanno un livello di preoccupazione equivalente, come sensibilizzanti o interferenti endocrini (ED)

 

La lista ufficiale delle SVHC è nel sito di ECHA al seguente link: ad oggi sono 209, l’aggiornamento è semestrale:

http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table

 

COSA E’ NECESSARIO FARE

Quando una o più sostanze sono presenti nella lista candidata in quantità superiori allo 0,1% in peso/peso scattano gli obblighi di comunicarlo sia al Cliente finale (solo se si tratta di soggetto privato) e alla Banca dati SCIP.

Il limite dello 0,1% peso/peso deve intendersi riferito ad ogni articolo costituente l’oggetto, anche in caso di articolo complesso.

 

Per chi produce articoli complessi è dunque necessario informarsi a monte e chiedere informazioni tecniche ai propri fornitori sulle sostanze contenute negli articoli (si veda esempio di questionario in allegato), in modo da verificare se si rientri o meno nell’obbligo di procedere con l’iscrizione e la comunicazione alla Banca dati SCIP.

 

Nel caso si rientri, entro il 05/01/21 è necessario procedere con la comunicazione alla banca dati SCIP iscrivendosi dal portale dell’ECHA:

1. creando un account

2. creando un dossier (IUCLID) relativo all’articolo

3. inviando il dossier e aggiornandolo ad ogni modifica degli articoli/sostanze contenute

 

Normativa di riferimento

Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE);

Recepita in Italia con D.Lgs. 116 del 03/09/20 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) (GU): art 150 c.3.

Allegati
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