TARI: facoltà di uscita totale dal servizio pubblico di raccolta per tutti i rifiuti urbani prodotti e da avviare a recupero – comunicazione entro il 30 giugno 2022

I rifiuti urbani di cui all’allegato L-quater al d.lgs 152 del 2006 prodotti da utenze industriali in aree diverse da quelle produttive e da magazzini (ad es. mense, uffici, ecc.) sono di norma conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta con conseguente applicazione della TARI sia per la quota fissa che per la quota variabile.

Per le attività economiche è possibile scegliere di non avvalersi del servizio pubblico per la gestione di tutti i rifiuti urbani prodotti, e quindi di utilizzare soggetti privati per il recupero di questi rifiuti, comunicandolo al gestore del servizio pubblico di raccolta entro il 30 giugno 2022 (Art. 30, comma 5, del d.l. 22 marzo 2021, n.41 come convertito dalla legge 21 maggio 2021 n. 69), con valenza dall'anno successivo per la riduzione della quota variabile della TARI.

E' opportuno ricordare che, anche qualora si opti per questa possibilità, rimane impregiudicato il versamento della TARI relativo alla parte fissa, con conseguente esenzione della sola quota variabile della TARI applicata alle superfici quali a mense, uffici, ecc.

La scelta di non avvalersi del servizio pubblico ha una durata di almeno 5 anni, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale (art. 238, comma 10, del d.lgs 152 del 2006).

La durata potrebbe essere ridotta a 2 anni secondo quanto riportato nel disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (attualmente il disegno di legge è all’esame della Camera dopo l’avvenuta approvazione del Senato).

Qualora l’impresa decidesse di avviare al recupero, con operatori privati, solo una parte della totalità dei rifiuti urbani prodotti, non è dovuta alcuna comunicazione preventiva, ma sarà possibile richiedere al gestore una riduzione della quota variabile della TARI esibendo, l’anno successivo a quello di competenza, la documentazione richiesta dagli enti competenti che attesti l’avvio a recupero di detti rifiuti. La riduzione della TARI (quota variabile) sarà proporzionale alle quantità di rifiuti avviati a recupero sulla base dei singoli regolamenti comunali.

Normativa di riferimento

L’allegato L-quater alla parte IV del d.lgs. 152/2006 è stato introdotto con il d.lgs 116/2020 che ha modificato la definizione di rifiuti urbani (art. 183) prodotti da attività economiche eliminando la definizione di rifiuti assimilabili.

Allegato L -quater
Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b -ter), punto 2)

Frazione

Descrizione

EER

RIFIUTI ORGANICI

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

200108

Rifiuti biodegradabili

200201

Rifiuti dei mercati

200302

CARTA E CARTONE

Imballaggi in carta e cartone

150101

Carta e cartone

200101

PLASTICA

Imballaggi in plastica

150102

Plastica

200139

LEGNO

Imballaggi in legno

150103

Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*

200138

METALLO

Imballaggi metallici

150104

Metallo

200140

IMBALLAGGI COMPOSITI

Imballaggi materiali compositi

150105

MULTIMATERIALE

Imballaggi in materiali misti

150106

VETRO

Imballaggi in vetro

150107

Vetro

200102

TESSILE

Imballaggi in materia tessile

150109

Abbigliamento

200110

Prodotti tessili

200111

TONER

Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*

080318

INGOMBRANTI

Rifiuti ingombranti

200307

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127

200128

DETERGENTI

Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*

200130

ALTRI RIFIUTI

Altri rifiuti non biodegradabili

200203

RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Rifiuti urbani indifferenziati

200301

 

Art. 30, comma 5, del d.l. 22 marzo 2021, n.41 come convertito dalla legge 21 maggio 2021 n. 69.

Art. 238, comma 10, del d.lgs 152 del 2006