Decreto legislativo n. 116 del 2020: nuove disposizioni in materia di rifiuti

Il Decreto legislativo n. 116 del 2020, in vigore dal 26/09/2020, ha apportato numerose modifiche al Decreto legislativo n. 152/2006 cd. “Testo unico ambientale”.

Si riporta un elenco con alcune delle principali novità rilevanti per le imprese:

 

  • È stata introdotta una nuova definizione di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lett. b-ter)): il punto 2 definisce tali «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies».

Conseguenze di tale nuova disposizione (e di altri interventi di modifica effettuati dal d.lgs. n. 116/2020) sono:

- l’eliminazione della categoria dei rifiuti “assimilati agli urbani”,

- i rifiuti elencati nel nuovo allegato L-quater, se derivanti dalle attività elencate nel nuovo allegato L-quinquies, sono rifiuti urbani,

- nell’allegato L-quinquies non sono comprese le attività industriali, che pertanto non producono più rifiuti urbani, ma rifiuti speciali: quindi tutti i rifiuti prodotti dalle attività industriali dovranno essere considerati e trattati come speciali e quindi andranno assoggettati ai vari adempimenti (quali ad es. registro di carico e scarico e formulario di identificazione per il trasporto), se previsti.

 

Tali disposizioni «si applicano a partire dal 1° gennaio 2021».

 

Rimane in sospeso la questione di come vadano considerati i rifiuti prodotti dalle aree connesse con le attività industriali in senso stretto (uffici, mense, spogliatoi, servizi igienici, ecc.) che potrebbero sembrare assimilate alle attività in elenco all’allegato L-quinquies e quindi rientrare nel campo dei rifiuti urbani. Si è in attesa di delucidazioni dal Ministero dell’Ambiente.

 

  • Il deposito temporaneo è ora disciplinato dal nuovo art. 185-bis, non più dalla lett. bb) dell’art. 183, e viene denominato deposito temporaneo prima della raccolta. Vengono introdotte novità in merito ai distributori di beni, ovvero per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, e per i rifiuti da costruzione e demolizione.

Le altre condizioni previste rimangono invariate rispetto a prima (ovvero criterio alternativo temporale o volumetrico, divieto di durata del deposito temporaneo superiore ad un anno, modalità di deposito per categorie omogenee di rifiuti, ecc.).

 

  • L’art. 184 relativo alla «Classificazione» dei rifiuti è stato modificato, senza modifiche rilevanti. Tra i rifiuti speciali, vengono annoverati tutti i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie.

Sono stati integralmente sostituiti l’allegato D («Elenco dei rifiuti») e l’allegato I («Caratteristiche di pericolo per i rifiuti») alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, conformandoli, rispettivamente, alla decisione 2014/955/UE e al regolamento (UE) n. 1357/2014 come integrato con il regolamento (UE) 2017/997.

Dato il disallineamento tra le descrizioni dei codici CER contenute nel d.lgs. 116/2020 e quelle della Decisione UE 955/2014, prima di procedere con l’attribuzione di nuovi codici CER ai sensi del nuovo allegato D, è opportuno mantenere i codici in uso in attesa di delucidazioni dal Ministero dell’Ambiente.

 

  • Responsabilità dei produttori: nel caso di rifiuti destinati a smaltimento, conferiti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario (…), abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento (seppur con tempi diversi rispetto alla ricezione del formulario) resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto, da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

 

  • Nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti: è stato istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (REN), attualmente non operativo. Quando diverrà operativo, dovranno iscriversi al REN tutti i soggetti (enti ed imprese) per i quali attualmente vige l’obbligo della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti (MUD) in base all’art. 189, comma 3. Fino all’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale che renderà operativo il sistema REN, si continuano ad utilizzare le attuali scritture ambientali cartacee (registro carico-scarico, formulario ecc.); successivamente all’entrata in vigore, verranno digitalizzate.

 

  • Registro di carico-scarico: sono stati esonerati dall’obbligo di tenuta dei registri di carico scarico le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (si intende non la singola unità locale, ma l’azienda intera).

 

  • Vengono ridotti i tempi di conservazione delle scritture ambientali: i registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione, non più cinque, fermo restando che comunque «I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto.». (comma 10 dell’art 190). Anche «Le copie del formulario devono [ora] essere conservate per tre anni.»
Normativa di riferimento

D. lgs. 152/06

D.lgs. 116/2020 del 26/09/2020 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»