È stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Legislativo 183/2017, relativo alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi e al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, in attuazione della Direttiva UE n. 2015/2193.
Il decreto è in vigore a partire dal 19 dicembre 2017 e comporta modifiche sostanziali alla parte V del Decreto legislativo 152/2006, detto anche Testo Unico Ambientale.
Di seguito le principali novità di cui tener presente per capire se si rientri o meno nelle disposizioni del decreto 183/2017:
All’articolo 268, comma 1, del D.lgs. 152/2006 è stata introdotta la seguente definizione:
«gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas, alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Un medio impianto di combustione è classificato come:
1) esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;
2) nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1)»
La disciplina dei medi impianti di combustione come sopra definiti prevede che:
1. Siano autorizzati
2. Rispettino i valori limite di emissione e le prescrizioni di esercizio.
Si fa presente che per alcune tipologie di impianti di combustione (ad esempio: impianti di combustione alimentati a metano o a GPL) la soglia al di sotto della quale non era necessaria alcuna autorizzazione alle emissioni perché scarsamente rilevanti era di 3 MW (vedi parte I allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/06).
Con il D.lgs. 183/17, anche gli impianti con potenza compresa tra 1 e 3 MW ora rientrano e devono essere autorizzati.
In presenza di più impianti di combustione in azienda le cui potenze singolarmente sono inferiori a 1 MW, ma che sommate superano tale soglia, tali impianti rientrano o meno nella disciplina dei medi impianti di combustione?
Al quesito risponde l’art. 273-bis, comma 8:
«Si considerano come un unico impianto, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione. […] Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati».
Per cui in presenza di più impianti di combustione, le singole potenze vanno sommate solo se le emissioni sono convogliabili o convogliate in un unico punto di emissione; se così non è, comunque è il caso di argomentare per giustificare l’esclusione dalla disciplina dei medi impianti.
Non tutti gli impianti di combustione rientrano nella definizione dell’art. 268, comma 1, lettera gg-bis): non vi è una classificazione solo in base alla potenza, ma esistono dei casi di impianti esclusi dalla disciplina dei medi impianti, e sono elencati al comma 10 dell’art. 273-bis introdotto dal Decreto 183/2017 (in particolare: a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali; b) impianti di postcombustione; c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile; d) turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore; e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni di uno stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro; f) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico; g) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; h) reattori utilizzati nell'industria chimica; i) batterie di forni per il coke; l) cowpers degli altiforni; m) impianti di cremazione; n) medi impianti di combustione alimentati da combustibili di raffineria, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas; o) caldaie di recupero nelle installazioni di produzione della pasta di legno; p) impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in materia di motori o combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali; q) impianti di incenerimento o coincenerimento previsti al titolo III-bis alla Parte Quarta.)
Per ciascun nuovo impianto che rientra nella definizione di medio impianto di combustione dovrà essere presentata domanda di autorizzazione alle emissioni.
Cosa prevede invece il regime di adeguamento alle disposizione del decreto 183/2017 per gli stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 (ovvero autorizzazione ordinaria) in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti (cioè messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsti in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che siano messi in esercizio entro il 20 dicembre 2018)?
È necessario provvedere con:
1. Un adeguamento di tipo TECNICO: a partire dal 1° gennaio 2025 per impianti di potenza termica nominale superiore a 5 MW e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l’istruttoria autorizzativa. Fino a tali date si deve continuare a rispettare i valori limite o delle autorizzazioni in essere (se esistevano), o ai valori limite delle disposizioni regionali (per gli impianti di potenza tra 1 e 3 MW che prima non rientravano in regime autorizzativo).
2. Un adeguamento di tipo AMMINISTRATIVO: l’adeguamento tecnico dev’essere anticipato di almeno due anni, per cui va presentata domanda autorizzativa entro il 1° gennaio 2023 per impianti di potenza termica nominale superiore a 5 MW, e entro il 1° gennaio 2028 per impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.
Entro i medesimi termini deve essere presentata:
a) la domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale in conformità dell’articolo 272, comma 3-bis, per gli stabilimenti in cui sono collocati medi impianti di combustione esistenti
b) la domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all'obbligo di autorizzazione secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 (impianti scarsamente rilevanti);
c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli articoli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto;
d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti.
Negli ultimi due casi, tali domande sono sostituite da una semplice comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi alla nuova normativa.
Per le attività in deroga (per le quali si può utilizzare autorizzazione di carattere generale) la durata dell’autorizzazione è stata estesa a quindici anni dall’adesione. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti prescritti.
Il decreto 183/2017 sostituisce inoltre il comma 4 dell’articolo 272 introducendo un divieto di adesione ad autorizzazione di carattere generale per tutti gli impianti o attività in cui siano utilizzate le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd (ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele).
Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 (ovvero una domanda di autorizzazione ordinaria). In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
Ad esempio, la formaldeide risulta classificata cancerogena dal 1° gennaio 2016: se in un’azienda viene utilizzata formaldeide, ha tempo fino al 1° gennaio 2019 per passare all’autorizzazione ordinaria.
DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi