Sistemi di Gestione Ambientale come strumenti di prevenzione dalla commissione di reati ambientali


Control Chem offre un servizio di consulenza e di auditing per supportare le aziende nello sviluppo di Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) ai sensi della norma ISO 14001:2015. I vantaggi nell’implementazione di un SGA in un’azienda possono essere molteplici:

  • l’identificazione e il monitoraggio delle inefficienze ambientali in ottica di miglioramento continuo e risparmio economico; 
  • la dimostrazione del proprio impegno a Clienti sempre più interessati a problematiche di natura ambientale;
  • il monitoraggio costante della conformità alle leggi vigenti, tra l’altro in continua evoluzione.

In merito a quest’ultimo punto, la recente Legge n.68 in vigore dal 29/05/2015 introduce importanti novità in materia ambientale estendendo ed integrando il novero dei reati presupposto della persona giuridica ai sensi del D. Lgs. 231/01 a nuova fattispecie di reati: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono illecito di materiale ad alta radioattività, impedimento al controllo e omessa bonifica [*].
Ciò comporta che gli adempienti ambientali non si limitino più solamente ad adempimenti legislativi meramente “burocratici” (come il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il rispetto scadenze analisi aria-acqua-rifiuti, ecc.), ma anche e soprattutto alla protezione del bene ambientale con attività di prevenzione e protezione (analogamente a quanto già in atto nel mondo della sicurezza). Fondamentale diventa il concetto del “Risk Assessment”, cioè una reale valutazione del rischio individuando le fonti di pericolo e valutando il rischio di fenomeni di inquinamento/disastro ambientale. La dimostrazione di aver operato in tal senso crea una valida forma di esimente di reato. In questo contesto, un SGA correttamente implementato ed attuato, diventa un ottimo strumento per prevenire, controllare e minimizzare i rischi per l’ambiente e di commissione di reato.

Normativa di riferimento


[*] Il nuovo Titolo VI-bis introdotto dalla Legge n.68 del 2015 nel codice penale riguarda le seguenti nuove fattispecie delittuose: - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) previsto anche nella forma COLPOSA e qualora l’evento descritto nella norma ponga in concreto pericolo il bene ambientale. Questo delitto è anche reato presupposto della responsabilità corporativa ex D.Lgs. 231/2001
- Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 453-ter c.p.) - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) previsto anche nella forma COLPOSA e qualora l’evento descritto nella norma ponga in concreto pericolo il bene ambientale. Questo delitto è anche reato presupposto della responsabilità corporativa ex D.Lgs. 231/2001.
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.). Questo delitto è anche reato presupposto della responsabilità corporativa ex D.Lgs. 231/2001 - Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) - Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)
Obiettivo del legislatore: tutelare l’ambiente anche al fine di garantire le condizioni per lo sviluppo bio-psichico dell’uomo in modo che il bene giuridico ambientale risulti valorizzato proprio dal legame con la persona umana: NON ESISTE AMBIENTE SALUBRE SENZA LA SALUTE DELL’UOMO, E VICEVERSA
 

Allegati
Sistemi di Gestione Ambientale strumenti di prevenzione reati ambientali.pdf